Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per formare la maggioranza richiesta per la validita' del concordato, non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinunzino all'ipoteca od al privilegio.
[2]La rinunzia puo' riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purche' sia determinata la somma fra capitale ed accessori, per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.
[3]Il voto dato, senza alcuna dichiarazione di limitata rinunzia, importa di diritto rinunzia all'ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.
[4]Gli effetti della rinunzia cessano di diritto se il concordato non ha luogo, o viene annullato posteriormente.
[5]Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
