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[1]Il concordato non puo' farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purche' gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalita' dei crediti stessi, altrimenti e' nullo.
[2]Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti, derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 753, non hanno influenza sulla validita' del concordato conchiuso dalla maggioranza suddetta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
