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[1]Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma puo' essere autorizzato, per giusti motivi, dal giudice delegato, a farsi rappresentare da altri.
[2]Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalita', alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati, ed ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione e' sottoscritta dal curatore e rimessa al giudice delegato.
[3]Il processo, verbale dell'adunanza fa menzione di tutto cio' che in essa e' detto e deliberato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
