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[1]Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'art. 807, puo' chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del Tribunale i documenti ivi e la somma occorrente per le spese.

[2]Se le giustificazioni addotte appariscono sufficienti, il Tribunale, sentito il ricorrente in camera di Consiglio, puo' ordinare una convocazione dei creditori nel piu' breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti interinali, che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

[3]La sentenza e' notificata dal procuratore del Re, per gli effetti indicati nell'art. 682.

[4]Questa moratoria e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, per quanto non siano incompatibili.

[5]Se il Tribunale non ritiene giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa luogo senza altro alla dichiarazione di fallimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art815 · fonte del testo

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