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[1]Se la domanda di moratoria non e' accolta, il Tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza, i nuovi termini per la verificazione dei crediti.
[2]Se, accordata la moratoria, si scopra, nel corso di essa, l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia agli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo piu' non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il Tribunale puo' rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento;
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
