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[1]Se la domanda di moratoria non e' accolta, il Tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza, i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

[2]Se, accordata la moratoria, si scopra, nel corso di essa, l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia agli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo piu' non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il Tribunale puo' rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento;

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art814 · fonte del testo

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