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Se, durante la moratoria, abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione. L'accordo puo' anche validamente stipularsi con la sola maggioranza dei creditori, che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purche' i creditori assenzienti assumano, insieme col debitore, le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti. - In ambi i casi, se gia' vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal Tribunale, e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
