Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Durante la moratoria nessun atto esecutivo puo' intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessun'azione puo' iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.
[2]La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, ne' sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
