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[1]Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno, non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

[2]Tele ordinanza e' notificata immediatamente al curatore, ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

[3]L'ordinanza stessa non e' di ostacolo alla prosecuzione degli atti, conseguenti alla dichiarazione del fallimento, rispetto alla persona ed ai beni del fallito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art808 · fonte del testo

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