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[1]Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, e' chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito, e puo' esercitarle sui beni di futuro acquisto del fallito.

[2]Tuttavia la procedura di fallimento puo' essere riaperta qualora il debitore lo domandi, offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il Tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quanto altro e' richiesto dalle precedenti disposizioni, per l'apprensione e per l'amministrazione del patrimonio esistente, e per la liquidazione di esso e delle passivita' che fossero sopravvenute.

[3]Non si procede a veruna ripartizione se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 679.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art803 · fonte del testo

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