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[1]Se l'espropriazione venne gia' intrapresa prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili espropiati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi, o chiedere di essere surrogato al creditore istante, nei casi preveduti dalla legge.

[2]La disposizione dell'articolo 661 del Codice di procedura civile si applica anche nel caso, in cui, oltre gli immobili soggetti all'esecuzione, altri ne esistano di ragione del fallito nel circondario del Tribunale medesimo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art789 · fonte del testo

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