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Il Tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, puo' autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa in tutto o in parte dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione deve essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal Tribunale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
