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[1]Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, puo' autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita, e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private o agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a cio' destinati.
[2]Tale autorizzazione puo' essere accordata, per giusti motivi, anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 781, previa citazione del fallito.
[3]In entrambi i casi l'ordinanza e' soggetta a richiamo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
