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[1]La vendita dei beni e' pure sospesa se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni, che devono essere da essi precisamente determinate.
[2]Tale deliberazione non puo' essere presa che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti, ed il fallito, possono farvi opposizione davanti il Tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
