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[1]Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che, per sicurezza della sua azione di regresso, ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, e' compreso nella massa del fallimento per la somma, per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi e' computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validita' delle deliberazioni dei creditori del fallimento.
[2]Il prezzo dei beni ipotecati, o del pegno, appartiene al creditore, in deduzione della somma che gli e' dovuta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
