Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che, per sicurezza della sua azione di regresso, ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, e' compreso nella massa del fallimento per la somma, per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi e' computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validita' delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

[2]Il prezzo dei beni ipotecati, o del pegno, appartiene al creditore, in deduzione della somma che gli e' dovuta.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art779 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari