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[1]Se il creditore, possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati, ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non puo' esser compreso nella massa, che con deduzione della parte ricevuta, e conserva, per cio' che gli rimane dovuto, i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

[2]Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che ha pagato in parte il debito solidale, e' compreso nella massa per tutto cio' che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare, sino all'intero pagamento, il dividendo che sara' per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma, di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art778 · fonte del testo

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