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Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilita' di presentare il bilancio, o i suoi libri di commercio, nel termine fissato nell'art. 674, il Tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di male fede, puo' autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo, il fallito puo' esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore, o presso la cancelleria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art734 · fonte del testo

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