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[1]Terminato l'inventario, il curatore deve, sopra ciascun originale di esso, costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

[2]Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

[3]Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art730 · fonte del testo

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