Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Terminato l'inventario, il curatore deve, sopra ciascun originale di esso, costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.
[2]Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.
[3]Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del Codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
