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[1]Il contratto di riporto e' costituito da una vendita a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.
[2]Per la validita' del contratto e' necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprieta' di questi e' trasferita nel compratore.
[3]Le parti possono convenire che i premi, i rimborsi e gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
