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[1]Tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di pieno diritto.
[2]Sono anche nulli rispetto alla massa dei creditori:
[3]1. Tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;
[4]2. I pagamenti di debiti non iscaduti, fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
