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Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni, che il debitore in buona fede possa credere fondate, non e' prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art693 · fonte del testo

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