Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni, che il debitore in buona fede possa credere fondate, non e' prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
