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Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al di lui commercio, sono sospesi per trenta giorni, da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato, di riprendere il possesso dei beni locati; quando egli lo riprenda, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
