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[1]La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.
[2]Le azioni competenti al fallito non possono essere esercitate che dal curatore, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento.
[3]Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito, riguardante i suoi beni mobili od immobili, e nessun atto esecutivo sui beni stessi puo' promuoversi o proseguirsi se non contro il curatore.
[4]Il Tribunale, se lo giudica conveniente, puo' permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.
[5]Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni, dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
