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[1]Il nome e il cognome del fallito e' scritto in un albo affisso nella sala del Tribunale che dichiaro' il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio.
[2]Coloro, il cui nome e' scritto nell'albo, non possono entrare nei locali della Borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
