Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il nome e il cognome del fallito e' scritto in un albo affisso nella sala del Tribunale che dichiaro' il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio.

[2]Coloro, il cui nome e' scritto nell'albo, non possono entrare nei locali della Borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art685 · fonte del testo

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