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[1]Il Tribunale di commercio e' investito delle funzioni di polizia giudiziaria, per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito, contro del quale sorgano sufficienti indizi di penale responsabilita', specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.
[2]L'ordinanza dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
