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Il cancelliere del Tribunale di commercio rende nota immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinche' questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
