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[1]Puo' essere dichiarato il fallimento del commerciante ritirato dal commercio, qualora la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

[2]Puo' anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art678 · fonte del testo

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