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[1]Ogni creditore per causa di commercio puo' chiedere al Tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrando la cessazione dei pagamenti.
[2]Non e' ammesso a fare tale domanda, un creditore, che sia discendente, ascendente o coniuge del debitore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
