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[1]Il fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del Tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

[2]La dichiarazione deve essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri e carte di commercio, nello stato in cui si trovano.

[3]Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti, col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art674 · fonte del testo

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