Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati puo', entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo, e di dar cauzione per il pagamento del prezzo, e per l'adempimento di ogni altro peso.
[2]Tale domanda, sottoscritta sull'originale e sulla copia dal richiedente, o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti il Tribunale civile del luogo ove la nave e' iscritta, perche' sia pronunziato sull'ammissibilita' della cauzione e sulla domanda di vendita.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
