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[1]Oltreche' nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

[2]1. Con la vendita giudiziale fatta, sia ad istanza di creditori, sia per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto, e dopo pagato il prezzo, sul quale i privilegi sono trasferiti;

[3]2. Col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

[4]Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove e' iscritta, e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione e' fatta quando la nave ne e' gia' partita.

[5]L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato che, prima della decorrenza del termine, ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art666 · fonte del testo

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