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[1]Se il titolo del credito privilegiato sulla nave e' all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.
[2]Il cessionario, la persona surrogata, o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave gia' pubblicato, puo' far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalita' la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
