Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le navi, o le porzioni di esse, sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
