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[1]I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non e' esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento, e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.
[2]Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
