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[1]Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave, e collocati sul loro prezzo nell'ordine, in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:

[2]1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

[3]2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

[4]3. I dazi doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

[5]4. Le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

[6]5. Il fitto dei magazzini, ove le cose scaricate sono state depositate;

[7]6. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

[8]7. I premii di assicurazione;

[9]8. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'articolo 500, e coll'adempimento delle prescritte formalita';

[10]9. Ogni altro prestito a cambio marittimo, o con pegno, sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art659 · fonte del testo

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