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[1]Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave, e collocati sul loro prezzo nell'ordine, in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:
[2]1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;
[3]2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;
[4]3. I dazi doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;
[5]4. Le spese di trasporto e quelle di scaricamento;
[6]5. Il fitto dei magazzini, ove le cose scaricate sono state depositate;
[7]6. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;
[8]7. I premii di assicurazione;
[9]8. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'articolo 500, e coll'adempimento delle prescritte formalita';
[10]9. Ogni altro prestito a cambio marittimo, o con pegno, sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
