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I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono fra loro in caso d'insufficienza della cosa, in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
