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[1]Nel caso di urto di navi, avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite, che ne derivano, sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti senza diritto a ripetizione.

[2]Se l'urto e' avvenuto per colpa commessa a bordo di una delle navi, i danni e le perdite, che ne sono derivati, sono a carico della nave, nella quale la colpa fu commessa. Lo stesso ha luogo per le indennita' dovute in caso di morte o di ferite delle persone, e tali indennita' sono prelevate, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art650 · fonte del testo

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