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[1]Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.
[2]Le avarie comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la meta' della nave e del nolo.
[3]I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
