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[1]Sono avarie particolari tutti i danni sofferti, e tutte le spese fatte, per la sola nave o per il solo carico.
[2]Tali sono:
[3]1. Qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso di forza maggiore;
[4]2. La perdita degli alberi, delle gomene, delle ancore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;
[5]3. Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;
[6]4. Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetusta', da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque, imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;
[7]5. Il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetusta' della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto, che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;
[8]6. Le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti, in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni;
[9]7. L'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'art. 562.
[10]I danni accaduti alle cose caricate, per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano, o delle altre persone dell'equipaggio, sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.
[11]I danni che fossero provenuti ai proprietari della nave per una piu' lunga ed arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
