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[1]Notificato ed accettato, o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore, dal giorno in cui fu fatto l'abbandono. L'assicurato, deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse.
[2]L'assicuratore non puo', sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
