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[1]L'assicuratore e' liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo piu' lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.
[2]L'assicurazione ha pieno effetto, se il viaggio e' abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ovo potava far scalo'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
