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[1]L'atto di prestito a cambio marittimo, se e' all'ordine, puo' essere trasferito per mezzo di girata.
[2]La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.
[3]La garantia di pagamento si estende anche allo interesse marittimo, se non vi e' convenzione contraria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
