Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 228 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa, fatto nel Regno, deve essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo, nel cui compartimento e' stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazionalita' della nave.
tolto: Se e' fatto in paese estero, deve essere trascritto nei registri del Regio Consolato del luogo dove e' stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalita'.
tolto: Gli amministratori della marina, e gli uffiziali consolari in paese estero, devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave.
tolto: Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalita'.
tolto: Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero, ove non abbia sede un uffiziale consolare, ne' altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare sull'atto di nazionalita', a cura del capitano, dall'autorita' che concede l'autorizzazione, o da altro pubblico uffiziale del luogo.
tolto: Il capitano, che non giustifica l'adempimento di questa formalita', e' personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.
tolto: L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'uffiziale consolare piu' vicino, il quale deve trascriverli nei suoi registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.
tolto: Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalita'.
tolto: Nei casi preveduti negli articoli 480 e 500, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi.aggiunto: Codice di commercio-art. 583 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art583 · fonte del testo
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