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[1]Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa, fatto nel Regno, deve essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo, nel cui compartimento e' stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazionalita' della nave.
[2]Se e' fatto in paese estero, deve essere trascritto nei registri del Regio Consolato del luogo dove e' stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalita'.
[3]Gli amministratori della marina, e gli uffiziali consolari in paese estero, devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave.
[4]Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalita'.
[5]Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero, ove non abbia sede un uffiziale consolare, ne' altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare sull'atto di nazionalita', a cura del capitano, dall'autorita' che concede l'autorizzazione, o da altro pubblico uffiziale del luogo.
[6]Il capitano, che non giustifica l'adempimento di questa formalita', e' personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.
[7]L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'uffiziale consolare piu' vicino, il quale deve trascriverli nei suoi registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.
[8]Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalita'.
[9]Nei casi preveduti negli articoli 480 e 500, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
