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[1]Il contratto di prestito a cambio marittimo deve essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice, e non produce che gli interessi legali.
[2]La scrittura deve enunciare:
[3]1. Il capitale prestato, e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;
[4]2. Le cose, sulle quali eli prestito e' assicurato;
[5]3. Il nome della nave;
[6]4. Il nome e il cognome del capitano o padrone;
[7]5. La persona che da' e quella che riceve il prestito;
[8]6. Per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;
[9]7. Il tempo e il luogo del rimborso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
