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[1]Se il capitano e' costretto, per forza maggiore, a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare, o pagare il nolo intiero.
[2]Se la nave non puo' essere riparata, il nolo e' dovuto in proporzione del viaggio fatto.
[3]Se, per condurre le cose caricate alla loro destinazione, il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
