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[1]Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.
[2]Essi pero' non sono obbligati a restituire cio' che loro fosse stato anticipato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
