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[1]Se i marinai sono arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, essi non hanno diritto a pagamento di giornate, ne' ad indennita' per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per forza maggiore.

[2]Se il viaggio e' rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennita', che sono aggiudicate alla nave. Queste indennita' sono divise tra proprietari della nave e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

[3]Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennita' dovute alle persone dell'equipaggio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art526 · fonte del testo

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