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Il capitano, che ha accettato balle, casse, botti, o altra stipa vuota o piena, e ne ha rilasciato le corrispondenti polizze di carico o ricevute, non puo' opporre, che le medesime non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
