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In caso di morte o di fallimento di colui, che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorche' sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice civile che riguardano la collazione, la riduzione e la rivocazione degli atti in frode dei creditori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
