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[1]Ognuno puo' far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.
[2]L'assicurazione contratta sulla vita di' un terzo e' nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
